Noi di Vela Dream Holidays ti assicuriamo anche la prenotazione con il Fondo ASTOI!

Hai assicurato la prenotazione e il pacchetto turistico della tua vacanza?
Viaggiare con Vela Dream è ancora più sicuro!
Organizza la tua vacanza da sogno con noi e i pagamenti, compreso l’anticipo, saranno assicurati da un importante servizio di protezione.
A partire dal 2017, infatti, i nostri contratti “Holidays S.r.l.” (Tour Operator partner di Vela Dream) sono tutelati dal Fondo Garanzia ASTOI per la tutela del viaggiatore.

Logo Fondo Garanzia ASTOI - Vela Dream Holidays

Cos’è il Fondo Garanzia ASTOI?

Il Fondo Garanzia ASTOI (ASsociazione dei Tour Operator in Italia) è un’Associazione costituitasi il 29 Giugno 2016 ex Art. 14 C.C., sotto gli auspici di CONFINDUSTRIA.

Il suo scopo è quello di “raccogliere e gestire le risorse economiche necessarie affinché –  in conformità al disposto dell’Articolo 50 del Codice del Turismo, nei  casi  di  insolvenza o  fallimento dell’organizzatore,  in caso di contratti di turismo organizzato stipulati con un Socio del presente Fondo e aventi ad oggetto i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese –  siano procurati al turista“:

  1. Il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
  2. Il rientro immediato.
A quali leggi fa riferimento?

Consente, in particolar modo, ai Tour Operator Soci di ottemperare alle disposizioni normative dei commi 2 e 3, di seguito riportati, dell’Art. 50 del Codice del Turismo, come da ultimo modificato dall’Art. 9 della Legge n. 115/2015.

  • Art. 50, comma 2In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
  • Art. 50, comma 3Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
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